{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-162_2015-01-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118026&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8842febdbf82b56968c6a92925f7660"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: bambino di due anni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:30", "Checksum": "d4e7beb875d7dbba65e2e8dc7215ba52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162\nRegesto:\nRelazioni personali: bambino di due anni\n\n\nPer principio il diritto di visita a bambini in età scolastica comprende – in Ticino – un finesettimana su due, oltre ad alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera: cfr. DTF 101 II 200, per la Svizzera Romanda cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768: in particolare un weekend su due e la metà delle vacanze scolastiche). La giurisprudenza mette comunque in guardia da ogni schematismo in quest’ambito. Quanto ai bambini in età prescolastica (meno di tre anni) il diritto di visita può invece essere più restrittivo (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768).\n4. Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).\nIl citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).\nEsso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).\nQuesto principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).\n5. Non va trascurato che manifestandosi conflitti nelle relazioni personali tra i genitori l'autorità limita già per tale motivo il diritto di visita, in modo da evitare il riflettersi di tensioni sul figlio. In tali casi, trattandosi di bambini in età prescolastica, la cadenza delle visite può essere circoscritta a un pomeriggio settimanale o addirittura a un pomeriggio quindicinale (Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC).\nI. Sul reclamo di RE 1\n6. RE 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, chiedendo in particolare la modifica dei diritti di visita fissati. Reclama un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. A mente del reclamante, benché l’Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita ampio “come quello previsto”, li ha in realtà ridotti. Il diritto di visita del mercoledì, non sarebbe rispettoso dei bisogni di un bambino di quell’età che necessità ancora di un lungo riposino pomeridiano. RE 1 postula infine il recupero dei diritti di visita “persi” a causa della risoluzione cautelare di sospensione, chiedendo di poterli esercitare durante il periodo delle vacanze natalizie 2014.\n7. In concreto l’Autorità di protezione, ha sentito a più riprese i genitori di PI 1 circa la fissazione dei diritti di visita e – non avendo trovato accordo alcuno – li ha determinati d’ufficio. Considerato che RE 1, durante i mesi estivi del 2014, ha convissuto con CO 2, vedendo di conseguenza il piccolo PI 1 giorno e notte, l’Autorità di protezione ha ritenuto opportuno concedere un diritto di visita ampio.\nIn concreto non va peraltro dimenticato che PI 1 ha poco più di due anni. In simili circostanze, i diritti di visita quindicinali fissati dall’Autorità di protezione sono tutt’altro che limitati. Poco importa che il 15 aprile 2014, prima della sospensione dei diritti di visita, l’Autorità di protezione li avesse fissati più ampi.\nSi può semmai prevedere che non appena il minore sarà più grande e nella misura in cui in futuro non appaiano giustificate particolari restrizioni, le relazioni potranno essere ampliate in ossequio all’evoluzione della prassi che tende ad estendere, proprio in considerazione del bene del figlio, le relazioni personali fra il figlio ed il genitore non affidatario.\nIn simili circostanze, vista in particolare la giovane età di PI 1 i diritti di visita così come fissati dall’Autorità di protezione appaiono pertanto giustificati e resistono alla critica del reclamante.\n8. Anche la concessione del diritto di visita del mercoledì pomeriggio, resiste alle critiche. Che lo stesso sia limitato dal fatto che il piccolo al pomeriggio debba fare il riposino nulla muta. Qualora il padre, disoccupato al momento della fissazione dei diritti di visita, dovesse intraprendere un’attività lavorativa a tempo pieno, potrà in ogni caso postularne la modifica all’Autorità di protezione.\n9. Neppure la richiesta di compensazione per i diritti di visita persi durante la sospensione cautelare può essere accolta. Recuperabili sono unicamente i diritti di visita persi se il motivo è imputabile al genitori che ha la custodia (ad esempio in caso di comodità o di assenza inaspettata; cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 773). Nel caso concreto i diritti di visita persi scaturiscono dalla risoluzione di sospensione cautelativa dell’Autorità di protezione. Si rileva che neppure i diritti di visita persi per cause fortuite (ad esempio la malattia del minore o un corso scolastico) sono recuperabili.\n10. La censura relativa al curatore appare prematura, ritenuto che la risoluzione impugnata non affronta l’argomento.\n11. In simili circostanze il reclamo va di conseguenza integralmente respinto."}