{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-162_2015-01-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118026&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8842febdbf82b56968c6a92925f7660"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: bambino di due anni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:30", "Checksum": "d4e7beb875d7dbba65e2e8dc7215ba52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162\nRegesto:\nRelazioni personali: bambino di due anni\n\n\nH. Contro la predetta decisione è insorta pure la madre CO 2, con reclamo del 22 settembre 2014 (inc. 9.2014.163), chiedendo, previa concessione del gratuito patrocinio, la nomina di un curatore educativo per PI 1, nonché la modifica dei diritti di visita così come fissati dall’Autorità di protezione. In particolare chiede che detti diritti vengano fissati un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due settimane (in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00. Gli orari stabiliti dall’Autorità di protezione non sarebbero, a suo dire, compatibili con la giovane età e le abitudini del figlio.\nCon osservazioni del 20 ottobre 2014 RE 1 ha ribadito quanto contenuto nel proprio reclamo del 19 settembre 2014 e postulato che il reclamo venga respinto. Con scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.\nMediante replica del 4 novembre 2014 CO 2 riconferma il proprio reclamo e contesta le osservazioni di RE 1.\nCon duplica del 26 novembre 2014 RE 1 ribadisce il contenuto del proprio reclamo e delle proprie osservazioni del 20 ottobre 2014.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione, ritenuto che le proposte giunte dalle parti non consentono di trovare un nuovo accordo e dagli atti non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere un pericolo per il bene di PI 1 nel frequentare il padre, ha indicato che la sospensione cautelare del diritto di visita non é più giustificata. In concreto l’introduzione di un diritto di visita sorvegliato secondo l'Autorità di prima sede risulta sproporzionato rischiando di deteriorare la relazione padre-figlio. L’Autorità ha pertanto ritenuto ragionevole mantenere un diritto di visita ampio, come quello previsto dall’accordo del 15 aprile 2014, con scambio presso il Punto d’incontro.\nIn particolare ha fissato i diritti di visita come segue:\nogni mercoledì dalle 13.30 alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00). Lo scambio del bambino è stabilito al punto d’incontro di Casa __________.\n3. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).\nPer il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche – come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra diritti di visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c).\nIl diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., n. 766)."}