{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-162_2015-01-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118026&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8842febdbf82b56968c6a92925f7660"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: bambino di due anni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:30", "Checksum": "d4e7beb875d7dbba65e2e8dc7215ba52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162\nRegesto:\nRelazioni personali: bambino di due anni\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa di cui all'inc. 9.2014.162 che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ e a CO 2 (quest'ultima patr. da: PR 1\n|\ne nella causa di cui all'inc. 9.2014.163 che oppone\n|\n|\nPI 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ e a RE 1 (quest'ultimo patr. da: PR 2\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI 1; |\ngiudicando sui reclami del 19 settembre 2014 di RE 1 (inc. 9.2014.162) e del 22 settembre 2014 di CO 2 (inc. 9.2014.163) entrambi contro la decisione emessa l’11 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il 2012 dalla relazione tra CO 2 e RE 1. Il padre ha riconosciuto PI 1 il 19 settembre 2012.\nIl 10 gennaio 2013 CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una “convenzione sull’obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali”, poi approvata dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 1° febbraio 2013 (ris. n. 23/2013) che prevedeva in particolare, in caso di scioglimento della comunione domestica, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta con diritto di custodia alla madre.\nB. Da giugno 2013 sono giunte le prime segnalazioni all’Autorità di protezione legate a dissidi fra i coniugi e la temporanea sospensione della convivenza.\nI genitori di PI 1 hanno ripreso la convivenza a settembre 2013 per poi nuovamente interromperla in seguito.\nC. Con petizione del 19 settembre 2013 RE 1 ha postulato il disconoscimento di paternità nei confronti di PI 1. Istanza prontamente ritirata dallo stesso, a seguito del risultato del test del DNA, che confermava la paternità di PI 1.\nD. In sede d’udienza del 19 novembre 2013 l’Autorità di protezione, dopo aver sentito gli interessati, ha proposto che i diritti di visita del padre si sarebbero svolti dal “venerdì sera alle 18.30 alla domenica sera alle 17.00, un fine settimana ogni due. L’altro fine settimana il sabato dalle 9.00 alle 18.00”, fissando alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla proposta.\nDopo tutta una serie di proposte – relative ai diritti di visita – fornite dai genitori, durante l’udienza del 15 aprile 2014 i genitori hanno raggiunto il seguente accordo:\n“un weekend dal venerdì sera alla 18.30 alla domenica alle 17.00, poi un weekend dal sabato alle 9.00 alle 18.00, poi di nuovo un weekend dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 17.00, poi un weekend solo con la mamma ed il successivo mercoledì con il padre dalle 9.00 alle 18.00”. Questo assetto è stato messo immediatamente in vigore.\nE. Con scritti del 12 e 14 agosto 2014 CO 2 informava l’Autorità di protezione di essere molto preoccupata in quanto RE 1, oltre a non avere un domicilio dove accogliere il bambino l’avrebbe portato da una ex-compagna, che vivrebbe in modo alquanto discutibile. A mente della madre il piccolo PI 1 sarebbe rimasto traumatizzato.\nCon risoluzione del 14 agosto 2014 (ris. n. 389G/2014) l’Autorità di protezione ha provvisoriamente sospeso il diritto di visita del padre.\nDurante l’udienza del 25 agosto 2014, l’Autorità di protezione – dopo aver nuovamente sentito le parti – ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”.\nF. Con decisione dell’11 settembre 2014 (n. 404G/2014) l’Autorità di protezione ha stabilito il diritto di visita del padre “ogni mercoledì dalle 13.30 alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00)” con .scambio del bambino “al punto d’incontro di Casa __________”.\nG. Contro la predetta decisione dell’11 settembre 2014 è insorto RE 1 con reclamo del 19 settembre 2014 (inc. 9.2014.162), postulando la modifica dei diritti di visita fissati, in particolare un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. Il reclamante ritiene che, benché l’Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita ampio “come quello previsto”, li abbia in realtà pesantemente ridotti. Quanto al diritto di visita del mercoledì riferisce che lo stesso non è rispettoso dei bisogni di un bambino di quell’età, che necessita, a suo dire, ancora di un lungo riposino pomeridiano. RE 1 postula inoltre il recupero dei diritti di visita “persi” con la risoluzione cautelare di sospensione durante il periodo delle vacanze natalizie.\nCon osservazioni del 20 ottobre 2014 CO 2 ribadisce quanto indicato nel proprio reclamo (di cui si dirà sotto). Anche a mente della stessa i diritti di visita così come stabiliti non sono rispettosi del bene del figlio. Questa pur non contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio ne critica la durata fissata ed evidenzia la necessità di nominare un curatore educativo. CO 2 postula pertanto che il reclamo di RE 1 venga respinto. Con scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.\nMediante replica del 7 novembre 2014 RE 1 ha riconfermato le argomentazioni contenute nel reclamo, contestando l’urgenza della nomina di un curatore.\nCon duplica del 14 novembre 2014 CO 2 ha ribadito quanto già contenuto nel proprio reclamo e nelle osservazioni del 20 ottobre 2014."}