questo diritto è ora garantito dall'art. 46 LPAmm (cfr. in analogia, Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1). L’obbligo di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: