La decisione impugnata si pronuncia sull’istanza -quale?- del padre di intrattenere delle relazioni personali con la figlia, è invece silente in merito all’istanza 3 luglio 2014 formulata dalla reclamante che, per inciso, ha persino chiesto l’adozione di misure cautelari e supercautelari, mai formalmente evase. Emanare una decisione che considera una richiesta e non l’altra appare proceduralmente contestabile siccome entrambe riguardano lo stesso oggetto: l’una chiede di regolamentare le relazioni personali fra padre e figlia, l’altra di negarle. Accogliere la prima significa, indirettamente, respingere l’altra ciò che in tutta evidenza non più avvenire per mera conseguenza.