In queste circostanze, ammettere che il suo diritto di essere sentita personalmente è stato garantito dalla presenza in udienza dell’ex patrocinatore appare azzardato. Ad ogni modo, anche lasciando aperta la questione, il diritto di essere sentita della reclamante è comunque stato violato e per i motivi che si diranno. 3. La decisione impugnata si pronuncia sull’istanza -quale?- del padre di intrattenere delle relazioni personali con la figlia, è invece silente in merito all’istanza 3 luglio 2014 formulata dalla reclamante che, per inciso, ha persino chiesto l’adozione di misure cautelari e supercautelari, mai formalmente evase.