A mente dell’Autorità di protezione (consid. 6 della decisione impugnata) la signora RE 1, regolarmente convocata, ha comunicato lei stessa che non sarebbe stata presente poiché non desiderava incontrare il signor CO 2, il suo diritto di essere sentita sarebbe quindi stato garantito. Non ci si può tuttavia esimere dall’osservare che la signora, preso atto il giorno stesso (ndr. 26.6.2014) del verbale di udienza, con e-mail di medesima data ha chiesto un incontro urgente giacché erano state dette cose non corrispondenti alla realtà.