2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2.La reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito siccome non è stata sentita personalmente malgrado ne avesse fatto espressa richiesta. Secondo l'Autorità di protezione è invece stato dato ampio spazio alle parti di pronunciarsi, sia verbalmente sia per iscritto. Ora, l’art. 447 cpv. 1 CC prevede che l’interessato è sentito personalmente; si tratta di una componente del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale svizzera.