Pur considerando comprensibili le preoccupazioni della madre va tenuto conto dei bisogni fondamentali della bambina di avere relazioni con il padre. In favore dell’accoglimento del gravame si è invece pronunciato il curatore avv. CURA 1 che ritiene prematuro concedere al signor CO 2 di intrattenere relazioni personali con la piccola PI 1 e ciò fintanto non siano stati effettuati gli opportuni accertamenti circa la stabilità psichica del padre. F. Con replica 12 novembre 2014 la madre si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio. Non sono state presentate dupliche. Il padre signor CO 2 ha invece rinunciato a prendere qualsivoglia posizione in merito al reclamo.