Con decisione del 26 settembre 2014 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di ordinare, già in via supercautelare, la restituzione dell’effetto sospensivo. Preso atto delle osservazioni 2 ottobre 2014 dell’Autorità di protezione che ha chiesto la conferma della revoca dell’effetto sospensivo nonché quelle del curatore avv. CURA 1 che ne ha invece chiesto la sua concessione, con decisione del 30 ottobre 2014 questo Tribunale ha infine accolto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. E. Nelle citate osservazioni e per ciò che riguarda il merito del reclamo, l’Autorità di protezione ha chiesto la sua reiezione e la conferma della decisione impugnata.