La predetta decisione è stata impugnata, con reclamo del 24 settembre 2014, dalla signora RE 1. La reclamante ha chiesto, in via cautelare e superprovvisionale, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata e la negazione delle relazioni personali di CO 2 con PI 1. Ella contesta all’Autorità di protezione di non essersi chinata sulle richieste da lei inoltrate con istanza di misure a protezione del 3 luglio 2014; di aver violato il diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione che è silente in merito alle obiezioni da lei sollevate e per non aver proceduto alla sua personale audizione;