22/33 del 28.2.2103), una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC. A curatore è stato designato l’avv. CURA 1 al quale è stato affidato il compito di provvedere all’accertamento della filiazione paterna e alla stipulazione della convenzione per il mantenimento. Il 29 novembre 2013 il padre di PI 1, CO 2, ha poi proceduto con il riconoscimento della figlia. B. I genitori non sono riusciti a trovare un accordo in merito alle relazioni personali fra padre e figlia. In particolare, la madre ha esternato la sua opposizione a concedere al signor CO 2, così come da lui postulato, un diritto di visita con PI 1. Mediante decisione 77/2014 (ris.