{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-161_2015-06-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119575&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54fb41cdfeb72be57ef6947f8d3dc7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.06.2015 9.2014.161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obbligo per l'autorità di pronunciarsi sulle richieste delle parti, annullamento della decisione per carenza di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:08", "Checksum": "75db47cea264fe4d969a633a031006e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.06.2015 9.2014.161\nRegesto:\nObbligo per l'autorità di pronunciarsi sulle richieste delle parti, annullamento della decisione per carenza di motivazione\n\n\n2.La reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito siccome non è stata sentita personalmente malgrado ne avesse fatto espressa richiesta. Secondo l'Autorità di protezione è invece stato dato ampio spazio alle parti di pronunciarsi, sia verbalmente sia per iscritto.\nOra, l’art. 447 cpv. 1 CC prevede che l’interessato è sentito personalmente; si tratta di una componente del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale svizzera.\nQuesta garanzia non è tuttavia adempiuta né da osservazioni scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel procedimento da parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 7; Messaggio del CF del 28.06.2008 sulla Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, pag. 6466).\nIn altri termini, il fatto di essersi fatta rappresentare da un patrocinatore all'udienza del 26 giugno 2014 non ha necessariamente garantito il corretto espletamento del diritto di essere sentito della reclamante. A mente dell’Autorità di protezione (consid. 6 della decisione impugnata) la signora RE 1, regolarmente convocata, ha comunicato lei stessa che non sarebbe stata presente poiché non desiderava incontrare il signor CO 2, il suo diritto di essere sentita sarebbe quindi stato garantito. Non ci si può tuttavia esimere dall’osservare che la signora, preso atto il giorno stesso (ndr. 26.6.2014) del verbale di udienza, con e-mail di medesima data ha chiesto un incontro urgente giacché erano state dette cose non corrispondenti alla realtà. Richiesta alla quale ha subito risposto l’Autorità di protezione che ha sollecitato l’inoltro di una domanda scritta con firma autografa, prontamente fatta dalla signora RE 1 (cfr. lettera del 26 giugno 2014 della signora RE 1 all’Autorità di protezione). Di più, il 1° luglio 2014 l’avv. __________ informava l’Autorità di protezione di non patrocinare più la signora; il successivo 3 luglio 2014 il nuovo legale della reclamante ha poi presentato le osservazioni contestando il contenuto del verbale d’incontro e ha inoltrato una formale istanza chiedente di intimare al signor CO 2 il divieto di avvicinarsi a PI 1 e a RE 1 e di negare le relazioni personali di CO 2 con la figlia. In queste circostanze, ammettere che il suo diritto di essere sentita personalmente è stato garantito dalla presenza in udienza dell’ex patrocinatore appare azzardato.\nAd ogni modo, anche lasciando aperta la questione, il diritto di essere sentita della reclamante è comunque stato violato e per i motivi che si diranno.\n3. La decisione impugnata si pronuncia sull’istanza -quale?- del padre di intrattenere delle relazioni personali con la figlia, è invece silente in merito all’istanza 3 luglio 2014 formulata dalla reclamante che, per inciso, ha persino chiesto l’adozione di misure cautelari e supercautelari, mai formalmente evase. Emanare una decisione che considera una richiesta e non l’altra appare proceduralmente contestabile siccome entrambe riguardano lo stesso oggetto: l’una chiede di regolamentare le relazioni personali fra padre e figlia, l’altra di negarle. Accogliere la prima significa, indirettamente, respingere l’altra ciò che in tutta evidenza non più avvenire per mera conseguenza. Il suo rigetto deve debitamente essere motivato e, soprattutto, devono essere spiegate le ragioni per cui la richiesta e le prove addotte e prodotte dall’istante non possono essere accolte e non sono atte a negare il diritto alle relazioni personali. In particolare, con la citata istanza, la reclamante ha prodotto un decreto di accusa 14 novembre 2011 della procuratrice pubblica __________ per vie di fatto a carico di CO 2 e, soprattutto, la perizia psichiatrica 17.02.2012 allestita dal dr. __________ su richiesta della procuratrice pubblica __________ nell’ambito di 4 differenti procedimenti penali (cfr. domanda di assistenza giudiziaria della procuratrice del 30 gennaio 2013) a carico di CO 2. Se è ben vero che le procedure penali in quanto tali non precludono necessariamente il diritto di avere delle relazioni personali fra genitori e figli, quanto emerge nei confronti e sulla personalità di CO 2 qualche dubbio e preoccupazione ben la desta: un cenno esplicito alla non pertinenza di detti atti l’Autorità di protezione era tenuta a farlo, non può semplicemente dare per acquisito e scontato di avere tenuto conto delle preoccupazioni della madre prevedendo un diritto di vista sorvegliato.\n4.Ora, il diritto di essere sentito è un diritto di natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata.\nDal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è ora garantito dall'art. 46 LPAmm (cfr. in analogia, Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1)."}