{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-161_2015-06-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119575&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54fb41cdfeb72be57ef6947f8d3dc7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.06.2015 9.2014.161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obbligo per l'autorità di pronunciarsi sulle richieste delle parti, annullamento della decisione per carenza di motivazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:08", "Checksum": "75db47cea264fe4d969a633a031006e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.06.2015 9.2014.161\nRegesto:\nObbligo per l'autorità di pronunciarsi sulle richieste delle parti, annullamento della decisione per carenza di motivazione\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nScheurich |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda le relazioni personali fra PI 1 e il padre |\ngiudicando sul reclamo del 24 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. RE 1 è la madre di PI 1, nata il 2012. In favore della minore, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito, con decisione 15/2013 (ris. 22/33 del 28.2.2103), una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC. A curatore è stato designato l’avv. CURA 1 al quale è stato affidato il compito di provvedere all’accertamento della filiazione paterna e alla stipulazione della convenzione per il mantenimento. Il 29 novembre 2013 il padre di PI 1, CO 2, ha poi proceduto con il riconoscimento della figlia.\nB. I genitori non sono riusciti a trovare un accordo in merito alle relazioni personali fra padre e figlia. In particolare, la madre ha esternato la sua opposizione a concedere al signor CO 2, così come da lui postulato, un diritto di visita con PI 1.\nMediante decisione 77/2014 (ris. 114/214 del 18 settembre 2014) l’Autorità di protezione ha quindi deciso di accogliere, in via provvisionale, la richiesta del padre di intrattenere con la figlia delle relazioni personali da esercitare, tuttavia, in forma protetta e sorvegliata presso il Punto di incontro di __________, per due ore ogni due domeniche; dopo 8 incontri le parti saranno nuovamente convocate e, in forza anche del rapporto che sarà rilasciato dal Punto di incontro, il provvedimento verrà riesaminato. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.\nC. La predetta decisione è stata impugnata, con reclamo del 24 settembre 2014, dalla signora RE 1. La reclamante ha chiesto, in via cautelare e superprovvisionale, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata e la negazione delle relazioni personali di CO 2 con PI 1. Ella contesta all’Autorità di protezione di non essersi chinata sulle richieste da lei inoltrate con istanza di misure a protezione del 3 luglio 2014; di aver violato il diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione che è silente in merito alle obiezioni da lei sollevate e per non aver proceduto alla sua personale audizione; di aver accertato, in modo incompleto e inesatto i fatti.\nD. Con decisione del 26 settembre 2014 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di ordinare, già in via supercautelare, la restituzione dell’effetto sospensivo. Preso atto delle osservazioni 2 ottobre 2014 dell’Autorità di protezione che ha chiesto la conferma della revoca dell’effetto sospensivo nonché quelle del curatore avv. CURA 1 che ne ha invece chiesto la sua concessione, con decisione del 30 ottobre 2014 questo Tribunale ha infine accolto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.\nE. Nelle citate osservazioni e per ciò che riguarda il merito del reclamo, l’Autorità di protezione ha chiesto la sua reiezione e la conferma della decisione impugnata. Ritiene di aver dato ampio spazio alle parti che hanno potuto pronunciarsi sia verbalmente sia per iscritto. Per quel che è delle richieste della madre le stesse sono state tenute in debita considerazione, tant’è che il diritto di visita concesso è estremamente limitato e comunque sorvegliato. Pur considerando comprensibili le preoccupazioni della madre va tenuto conto dei bisogni fondamentali della bambina di avere relazioni con il padre.\nIn favore dell’accoglimento del gravame si è invece pronunciato il curatore avv. CURA 1 che ritiene prematuro concedere al signor CO 2 di intrattenere relazioni personali con la piccola PI 1 e ciò fintanto non siano stati effettuati gli opportuni accertamenti circa la stabilità psichica del padre.\nF. Con replica 12 novembre 2014 la madre si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio. Non sono state presentate dupliche. Il padre signor CO 2 ha invece rinunciato a prendere qualsivoglia posizione in merito al reclamo.\nCon istanza del 13 febbraio 2015 la madre ha poi chiesto di ammettere agli atti il decreto di accusa 6 febbraio 2015 del PP __________ nei confronti di CO 2. Nessuno ha presentato osservazioni a tale richiesta.\nConsiderato\nin diritto\n1.L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm."}