In definitiva il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste a carico dei reclamanti in solido. Il curatore ha chiesto l’assegnazione di ripetibili che non gli vengono tuttavia concesse siccome non rappresentato professionalmente e non essendoci motivi per un’indennità di convenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dei reclamanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: | | - - - - - | Comunicazione: - Il giudice supplente La segretaria Rimedi giuridici