In virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Nel caso che ci occupa il signor CUR 1 rappresenta il curatelato oramai da cinque anni; la sua nomina, sia in qualità di curatore amministrativo prima, sia in qualità di curatore generale dopo, non è mai stata contestata. Dall’esame dell’incarto non risultano elementi che possono far pensare che le circostanze siano mutate, né in relazione alla persona del curatore, né in merito alla gestione da lui effettuata. Nemmeno risultano indizi che fanno pensare ad una messa in pericolo degli interessi del curatelato: