Giova ricordare che il diritto di essere sentito in sede di reclamo è garantito dallo scambio di allegati della procedura scritta, nella quale i reclamanti hanno avuto modo di esprimersi compiutamente con il gravame stesso e con la replica. Il diritto all'audizione personale (orale) è per altro garantito solo davanti all'Autorità di protezione non invece davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1., non pubblicato). La richiesta non merita quindi accoglimento.