{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-160_2015-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119661&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5fd32f935a845f67346a5bc61eeb1c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2015 9.2014.160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:39", "Checksum": "9df80f76591d0d1b1059c38fc86f171a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2015 9.2014.160\nRegesto:\nSostituzione curatore\n\n\nPer vicina all'interessato si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.\nTra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).\nLa legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6471; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 25; cfr. anche DTF 121 III 1 consid. 2a).\nIn concreto i reclamanti sono figli del curatelato e devono essere considerati persone a lui vicine. Proprio questo legame li ha legittimati a richiedere la dimissione del curatore (art. 423 cpv. 2 CC) e ad acquisire, in definitiva, la qualità di parte al procedimento; sono dunque legittimati ad interporre reclamo.\n3.I reclamanti hanno chiesto di essere sentiti in udienza. Giova ricordare che il diritto di essere sentito in sede di reclamo è garantito dallo scambio di allegati della procedura scritta, nella quale i reclamanti hanno avuto modo di esprimersi compiutamente con il gravame stesso e con la replica. Il diritto all'audizione personale (orale) è per altro garantito solo davanti all'Autorità di protezione non invece davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1., non pubblicato). La richiesta non merita quindi accoglimento.\n4.Secondo l'art. 400 CC l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).\nIn virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave.\nNel caso che ci occupa il signor CUR 1 rappresenta il curatelato oramai da cinque anni; la sua nomina, sia in qualità di curatore amministrativo prima, sia in qualità di curatore generale dopo, non è mai stata contestata. Dall’esame dell’incarto non risultano elementi che possono far pensare che le circostanze siano mutate, né in relazione alla persona del curatore, né in merito alla gestione da lui effettuata. Nemmeno risultano indizi che fanno pensare ad una messa in pericolo degli interessi del curatelato: i reclamanti fanno piuttosto valere la mancanza di comunicazione con loro, il mancato rimborso ad una figlia delle spese sostenute per il padre, la disparità di trattamento rispetto alla figlia CO 2, in definitiva tutte questioni che hanno un’incidenza diretta su di loro, non sul curatelato. L’unica contestazione potrebbe essere quella riferita all’atteggiamento del medico curante; la Direzione della casa anziani, come da suo compito, è intervenuta, la salute del curatelato era comunque salvaguardata. D’altro canto la stessa Casa Anziani ha indicato (lettera del 5 agosto 2014 della Casa Anziani __________ all’Autorità di protezione) che tutte le questioni amministrative sono regolate e regolari e che, in caso di necessità, il curatore è sempre disponibile ad incontri. In altri termini si tratta di un curatore presente, che tutela in modo conveniente anche dal profilo personale gli interessi del curatelato, che hanno la priorità rispetto a quelli dei parenti e al rapporto fra loro e il curatore; non vi è quindi motivo per procedere con la sua sostituzione.\nCiò detto non ci si può tuttavia esimere dal richiamare il curatore. Il fatto che qualcuno mette in discussione il suo operato non lo legittima certo ad assumere toni irrispettosi e inadeguati. E il men che si possa dire dell’invito a sottoporsi ad una valutazione psichiatrica ribadita nelle osservazioni 10 ottobre 2014, per tacere del contenuto della duplica 17 dicembre 2014 dove egli si chiede se le richieste dei reclamanti sono frutto di traumi infantili e si permette di chiamarli poveretti, prigionieri delle loro frustrazioni. Un simile comportamento è inaccettabile e qualora fosse reiterato potrebbe effettivamente comportare un esame circa la sua idoneità generale, e non solo riferita alla pratica PI 1, di rivestire la carica di curatore se nei momenti di più tensione è incapace a mantenere la dignità che la funzione impone.\n5. In definitiva il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste a carico dei reclamanti in solido. Il curatore ha chiesto l’assegnazione di ripetibili che non gli vengono tuttavia concesse siccome non rappresentato professionalmente e non essendoci motivi per un’indennità di convenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–"}