{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-160_2015-06-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119661&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5fd32f935a845f67346a5bc61eeb1c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2015 9.2014.160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:39", "Checksum": "9df80f76591d0d1b1059c38fc86f171a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.06.2015 9.2014.160\nRegesto:\nSostituzione curatore\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nScheurich |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 RE 2 RE 3 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2\ne a\nCUR 1 |\n|\n|\nper quanto riguarda la richiesta di sostituzione del curatore di PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 12 settembre 2014 presentato da RE 1, RE 2 e RE 3 contro la decisione emessa il 12 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il 1940 e da anni è affetto da demenza senile. Egli ha quattro figli: RE 1, RE 2, RE 3 e CO 2. Il signor PI 1 è degente presso la Casa Anziani __________.\nIl 7 dicembre 2010 l’allora Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito, in suo favore, una curatela amministrativa ai sensi dell’art. 393 cifra 2 vCC; a curatore era stato nominato il signor CUR 1. Il 5 dicembre 2012 l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha decretato l’interdizione di PI 1 ai sensi dell’art. 369 vCC; con risoluzione 6/2013 del 9 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), divenuta competente a far tempo dal 1° gennaio 2013, ha poi disposto in suo favore una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, a curatore è stato designato sempre il signor CUR 1.\nB. Il 2 giugno 2014 la figlia RE 2, in accordo con RE 3 e RE 1, ha chiesto la sostituzione del curatore siccome non tutelerebbe in modo adeguato il padre. L’Autorità di protezione, dopo aver preso atto delle osservazioni 23 giugno 2014 del signor CUR 1 e essersi informata presso la Casa Anziani che ospita il padre ha concluso, con scritto 12 agosto 2014, che l’operato del curatore è esente da critiche e che non vi erano motivi per la sua sostituzione.\nC. Contro la predetta decisione hanno interposto reclamo, il 12 settembre 2014, i figli RE 1, RE 2 e RE 3. A loro modo di vedere il curatore non tutela in modo adeguato gli interessi del padre e non è in grado di mantenere delle relazioni personali costruttive con loro figli, all’insegna della comunicazione e della trasparenza. Lo ritengono disorganizzato e non collaborativo, vicino solo alla sorella CO 2 che sarebbe favorita nelle relazioni con il padre. A dimostrazione dei suoi limiti citano le osservazioni che il curatore ha presentato alla richiesta di sostituzione, farcite di offese, giudizi negativi, gratuiti e diffamatori su di loro. Per esporre meglio i fatti chiedono di essere convocati in udienza.\nD. All’accoglimento del gravame si oppone l’Autorità di protezione che osserva come il curatore ha sempre regolato gli aspetti amministrativi e che è sempre stato disponibili ad incontri presso la Casa Anziani. Una sua sostituzione non permetterebbe inoltre di appianare le divergenze fra i figli, che hanno peraltro condotto alla nomina di una persona esterna alla cerchia famigliare.\nAnche la signora CO 2 chiede la reiezione del reclamo, ritiene l’operato del curatore impeccabile e tale da garantire gli interessi del padre, compresi quelli affettivi.\nIl curatore, con osservazioni 10 ottobre 2014, contesta le accuse mosse nei suoi confronti, ritiene di essere corretto e di aver operato nel massimo interesse del curatelato, proteggendolo dalle ripicche fra figli. Per quel che è dei familiari il suo riferimento è la figlia CO 2 con la quale collabora sin dall’inizio. Le comunicazioni importanti le effettua tuttavia anche agli altri fratelli. Ribadisce il contenuto delle osservazioni fatte all’Autorità di protezione il 23 giugno 2014 e meglio invita gli autori del reclamo a una visita psichiatrica e chiede di valutare la necessità di istituire, in loro favore, una curatela educativa.\nE. Con replica 10 dicembre 2014 i reclamanti si riconfermano nella loro richiesta e osservano che le considerazioni dell’Autorità di protezione si limitano solo alle competenze amministrative del curatore senza tener conto dell’inattitudine e della mancata competenza sociale e personale, dimostrata dal suo perpetuare le offese. Mediante duplica del 17 dicembre 2014 il curatore si riconferma nella sua posizione, il contenuto del suo allegato sarà ripreso, nella misura del necessario, in seguito. Anche la signora CO 2 si è riconfermata, con duplica 18 dicembre 2014, in quanto espresso in precedenza.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2.Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, sono legittimate a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3)."}