Vista la volontà concorde delle parti di limitare il diritto di visita – manifestata all'udienza del 18 novembre 2013 – e quindi l'ammissione implicita che la questione poteva essere potenzialmente grave, la pretesa del reclamante secondo cui la signora CO 2 avrebbe determinato inutilmente tale costo enfatizzando “forse per eccesso di zelo o forse per gelosia” l'episodio di cui in narrativa è palesemente fuori luogo. Quindi la decisione dell’Autorità di protezione di accollare i costi procedurali ripartendoli in ragione di metà ciascuno ad entrambi i genitori merita conferma. Di conseguenza il reclamo va respinto integralmente. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.