pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato). Nel caso in esame, l’Autorità di protezione – con l'accordo dei genitori – aveva deciso di limitare in via cautelare i diritti di visita tra PI 1 e il padre vietando la presenza del figlio della moglie. A seguito degli accertamenti eseguiti, segnatamente, al risultato dell'audizione da parte della psicologa __________ – il cui pagamento è oggetto della presente procedura – ha ripristinato la regolamentazione delle relazioni personali tra il genitore e la minore, senza limitazioni in relazione alla presenza di __________.