L’argomento del padre secondo cui “non era accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica” cade quindi nel vuoto. Trattatasi per altro di sospetti gravi – in parte confermati dai minori ai loro genitori – che esigevano ulteriori verifiche volte ad eventualmente adottare le più idonee misure di protezione a loro favore. 4.Come indicato in precedenza, le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici.