A seguito di ciò l'Autorità di protezione, con decisione 10 dicembre 2013 (non impugnata), ha di conseguenza disposto in via cautelare la limitazione dei diritti di visita e, con decisione 5 febbraio 2014, l’audizione della minore da parte di una specialista prima di esprimersi definitivamente sui diritti di visita tra PI 1 e il padre e sull’opportunità della presenza di __________ in occasione degli incontri tra questi ultimi. L’argomento del padre secondo cui “non era accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica” cade quindi nel vuoto.