limitazione relativa alla presenza del figlio della moglie di RE 1 durante i diritti di visita. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata. D. In data 17 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha deciso in merito all’assunzione delle spese relative all’ascolto della minore, ponendo la fattura di fr. 620.00 della psicologa __________ a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. E. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 22 agosto 2014, sostenendo ché “non era accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica”.