{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-159_2015-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119700&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a90b7667c6b9461dffc91b468cb2c0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2015 9.2014.159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione costi procedurali da parte dei genitori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:42", "Checksum": "fa0821909f67ae35c10137c048f7ed18", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2015 9.2014.159\nRegesto:\nAssunzione costi procedurali da parte dei genitori\n\n\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).\nCiò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.\nSecondo la giurisprudenza e la dottrina, nel caso in cui la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Questo dovere generale dei genitori, indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).\nSe la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).\n3.Nella fattispecie, emerge dagli atti che l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario procedere all’audizione della minore conferendo mandato ad una specialista a seguito di presunte molestie a sfondo sessuale apparentemente subite dalla figlia. Tale mandato è stato attribuito dopo aver sentito la madre di PI 1, il padre qui reclamante e la di lui moglie. Quest’ultima è infatti madre di due figli, un maschio, __________ (2002) e una femmina, __________ (2005), avuti da un precedente matrimonio. Dalle affermazioni dei genitori di PI 1 e della sua matrigna, è infatti emerso che durante una vacanza trascorsa tutti insieme (la nuova coppia con i tre bambini) __________, avrebbe mostrato le sue parti intime alla sorella e a PI 1, mentre avrebbe simulato un rapporto orale con quest’ultima.\nDall’audizione della moglie di RE 1 è emerso che __________ è un ragazzino al quale è stata diagnosticata una forma di ADHD (iperattività) con iniziali tendenze autolesionistiche, seguito da tempo a livello psichiatrico e psicologico. La madre stessa lo ha definito come un “bambino difficile da gestire”.\nI fatti raccontati da PI 1 alla mamma non sono mai stati contestati o negati né dal padre né dai bambini né dalla madre di __________. L’esigenza di chiarire la situazione era emersa – incontestata dalle parti – all'udienza del 18 novembre 2013. In quella circostanza, pure incontestata è stata la necessità di limitare i diritti di visita del padre, in attesa degli accertamenti, prevedendo che essi fossero “imperativamente” esercitati in assenza di __________. A seguito di ciò l'Autorità di protezione, con decisione 10 dicembre 2013 (non impugnata), ha di conseguenza disposto in via cautelare la limitazione dei diritti di visita e, con decisione 5 febbraio 2014, l’audizione della minore da parte di una specialista prima di esprimersi definitivamente sui diritti di visita tra PI 1 e il padre e sull’opportunità della presenza di __________ in occasione degli incontri tra questi ultimi. L’argomento del padre secondo cui “non era accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica” cade quindi nel vuoto. Trattatasi per altro di sospetti gravi – in parte confermati dai minori ai loro genitori – che esigevano ulteriori verifiche volte ad eventualmente adottare le più idonee misure di protezione a loro favore."}