{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-159_2015-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119700&nX40_KEY=4921727&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a90b7667c6b9461dffc91b468cb2c0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2015 9.2014.159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione costi procedurali da parte dei genitori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:42", "Checksum": "fa0821909f67ae35c10137c048f7ed18", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2015 9.2014.159\nRegesto:\nAssunzione costi procedurali da parte dei genitori\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda l’assunzione delle spese della psicologa relativamente ad accertamenti sulla situazione della figlia PI 1 (2007) |\ngiudicando sul reclamo del 22 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2007) è nata dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori si sono separati già nel 2008 e da allora, visti i rapporti conflittuali, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) li ha sostenuti nell’organizzazione dei diritti di visita tra la figlia e il padre.\nB. Con scritto 16 ottobre 2013 il padre ha chiesto di poter essere convocato presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata nelle competenze alla Commissione tutoria, per chiarire i cambiamenti intervenuti nel frattempo. Ha accennato infatti al suo recente matrimonio e ad una “piccola cosa” già chiarita. Con risposta 14 novembre 2013, la madre ha precisato che in realtà la “piccola cosa” era in realtà il fatto che la figlia PI 1 sarebbe stata vittima di un “caso spiacevole di molestie” da parte di __________, figlio undicenne della moglie di RE 1. Essa ha quindi sostenuto la sua volontà di limitare le visite a due incontri mensili.\nA seguito di ciò l'Autorità di protezione ha convocato i genitori all'udienza di discussione del 18 novembre 2013, nel corso della quale è stato confermato e precisato nei dettagli l'episodio di molestia da parte di __________ nei confronti segnatamente di PI 1. Le parti hanno dunque convenuto seduta stante per la necessità di limitare i diritti di visita del padre nel senso che gli stessi sarebbero avvenuti “imperativamente” in assenza di __________ (cfr. verb. 18.11.2013, pag. 2 verso il basso).\nC. Tramite decisione 10 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha di conseguenza regolamentato in via cautelare le relazioni tra padre e figlia, confermando il divieto della presenza di __________ durante gli incontri di PI 1 con il papà. Con ulteriore decisione 5 febbraio 2014 – vista la necessità di accertare la situazione in merito ai fatti descritti dai genitori riguardo alle molestie che avrebbe subito PI 1 da parte di __________, per altro non contestata dai genitori – ha quindi conferito mandato alla psicologa __________, dell’istituto __________ di svolgere l’audizione della figlia. La psicologa ha reso il suo rapporto il 14 maggio 2014.\nTenendo conto delle risultanze del predetto rapporto, con decisione 2 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha quindi evaso nel merito la procedura, ristabilendo il più ampio diritto di visita tra padre e figlia, nel senso di una regolamentazione minima di un fine settimana ogni 15 giorni da venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera alle 20.00, con la precisazione, in aggiunta, di almeno 4 settimane durante le vacanze scolastiche di cui almeno una durante le vacanze scolastiche natalizie e due, possibilmente anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, compatibilmente con gli impegni dei genitori e gli interessi della figlia. L'Autorità di protezione ha in particolare tolto la limitazione relativa alla presenza del figlio della moglie di RE 1 durante i diritti di visita. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.\nD. In data 17 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha deciso in merito all’assunzione delle spese relative all’ascolto della minore, ponendo la fattura di fr. 620.00 della psicologa __________ a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.\nE. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 22 agosto 2014, sostenendo ché “non era accaduto nulla per cui si ritenesse indispensabile una consulenza psicologica”. Egli ritiene quindi di non dover partecipare alle spese di consulenza psicologica e chiede che la fattura sia posta integralmente a carico della madre.\nF.Tramite osservazioni 1° ottobre 2014 CO 2 ha precisato che la decisione di conferire mandato ad una psicologa è stata resa a seguito della segnalazione di fatti accaduti durante le vacanze di PI 1 con il padre e che era necessario l’accertamento di quanto accaduto e di eventuali conseguenze.\nG. Con scritto 9 ottobre 2014 l’Autorità di protezione ha rilevato di non avere osservazioni al riguardo e di confermare la propria decisione.\nH. Tramite replica 27 ottobre 2014 il padre ha precisato di essersi sempre assunto le proprie responsabilità con la figlia e il fatto di non voler contribuire a saldare la fattura della psicologa sarebbe causato dal solo fatto che si tratta di “un’attività intrapresa da CO 2” per metterlo in cattiva luce e destabilizzare il suo rapporto con la figlia.\nI. La madre non ha presentato alcuna duplica e l’Autorità di protezione ha osservato di rinunciarvi con scritto 18 novembre 2014.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC)."}