240.- per il 2013), ponendola a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno. D. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1, opponendosi all’indennità riconosciuta alla curatrice, sostenendo che le sue prestazioni si sono concluse in realtà nel 2012. La scrivente Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo con decisione 9 luglio 2014, poiché inoltrato tardivamente. E. Con decisione 29 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela. F. Il 22 settembre 2014 questa Camera ha accolto una domanda di revisione presentata da RE 1, constatando un’indicazione errata da parte dell’Autorità di protezione in merito alla notificazione della decisione.