{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-158_2015-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119025&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e253735f28762dfccf10c93be86b0982"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2015 9.2014.158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "484b76cc2468743474f0cb030dd834e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2015 9.2014.158\nRegesto:\nMercede curatore\n\n\nIn definitiva, mentre sembra che nel 2012 la curatrice abbia ancora avuto un ruolo (sebbene soltanto per la prima metà dell’anno), dalle affermazioni dei genitori, non contestate dalla curatrice né dall’Autorità di protezione, risulta che nel 2013 essa non abbia mai incontrato le parti né svolto alcuna mansione. Fatturare 6 (sei) ore nemmeno giustificandole non appare a questo giudice essere accettabile né ragionevole per la conduzione di un mandato che verosimilmente di fatto si era già concluso da tempo. Appaiono dunque giustificate, almeno parzialmente, le lagnanze del reclamante, che si è opposto al pagamento della mercede. Il reclamo va quindi accolto parzialmente, nel senso di riconoscere alla curatrice esclusivamente la mercede esposta per il 2012, non essendo dato di sapere in realtà quanti interventi abbia eseguito, avendo la madre semplicemente specificato di aver incontrato la curatrice l’ultima volta nel maggio-giugno 2012. Per la mercede del 2013 invece, ritenuto che entrambi i genitori, ma anche la curatrice medesima, hanno specificato di non aver necessitato di interventi per stabilire il calendario delle visite e di non aver mai avuto contatti con la curatrice, la mercede non può essere riconosciuta.\n4. Visto quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e quindi sono poste a carico del reclamante e dell’Autorità di protezione in ragione di metà ciascuno.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto.\nDi conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 18 aprile 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:\n“2. Alla signora CURA 1 è riconosciuta un’indennità totale di fr. 680.- (mercede fr. 480.-, oltre eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ e spese diverse fr. 200.-) posta a carico dei genitori di PI 1, signora CO 2 e signor RE 1, in solido, in ragione di metà ciascuno. La stessa verrà versata dal Comune di __________ che provvederà inizialmente al recupero dell’importo lordo e successivamente degli eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ mediante fatture separate. La quota parte della signora CO 2 è anticipata dal Comune di __________. La signora CO 2 è avvertita che sarà tenuta a rifondere al Comune di __________ gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando un miglioramento della sua situazione dovesse permetterlo. ”\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico dell’Autorità di protezione e del reclamante in ragione di metà ciascuno.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - - - |\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}