{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-158_2015-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119025&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e253735f28762dfccf10c93be86b0982"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2015 9.2014.158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "484b76cc2468743474f0cb030dd834e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2015 9.2014.158\nRegesto:\nMercede curatore\n\n\nA partire dal 1 gennaio 2013 sono in vigore la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto e il relativo regolamento. Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.\nIn base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).\nPer l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).\nAi sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.\n3. Nel caso in esame, contestata è la decisione di approvazione dei rapporti morali per il 2012 e il 2013 con la quale l’Autorità di protezione ha riconosciuto a CURA 1 un’indennità totale per entrambi gli anni di fr. 920.00 (fr. 720.00 di mercede, oltre a eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ e spese diverse di fr. 200.00), ponendola a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.\nContestata da RE 1 è la mercede. Egli sostiene che “la prestazione” della curatrice si sarebbe già conclusa nel 2012. Anche la madre ha confermato di aver incontrato l’ultima volta la curatrice “in maggio-giugno 2012”, mentre dal 2012 essa non ha più organizzato il calendario degli incontri tra il padre e la figlia, essendosi i genitori sempre accordati autonomamente. CO 2 ha tuttavia precisato di non potersi esprimere sulle spese della curatrice, non avendo ricevuto il rendiconto. L’Autorità di protezione, dal canto suo, sostiene che le mercedi esposte di 12 (dodici) ore per il 2012 e 6 (sei) per il 2013 “sebbene il dettaglio delle prestazioni della curatrice per la gestione 2012 e 2013 non è stato fornito” corrisponderebbero ad “una ragionevole conduzione del mandato e vanno pertanto integralmente riconosciute”. La curatrice non ha presentato invece alcuna osservazione.\nOra, agli atti risultano due fatture di mercede, una per il 2012 e una per il 2013, di fr. 680.- per il 2012 (12 h. a fr. 40.-/h oltre a spese di “trasferta/telefono” di fr. 200.-) e fr. 240.- per il 2013 (6 h. a fr. 40.-/h.). Nessun dettaglio è stato fornito, né risulta essere stato richiesto dall’Autorità di protezione, che ha considerato sufficiente ritenere che le ore impiegate fossero da giudicare ragionevoli per la conduzione del mandato. Tuttavia, entrambi i genitori hanno sostenuto che nel 2013 la curatrice non ha più svolto alcun compito (la madre ha specificato di averla incontrata una volta nel 2013 “casualmente”).\nAppare invece dagli atti che con la richiesta di mercede per il 2011, approvata e accettata anche dai genitori, la curatrice aveva presentato una tabella dove indicava precisamente ogni intervento eseguito, la sua durata e le distanze percorse in Km. Per quale motivo ciò non sia avvenuto anche negli anni successivi sfugge a questo Giudice.\nIn un brevissimo rapporto della curatrice del 10 febbraio 2012 essa, precisando che “sembra che i due genitori abbiano trovato una loro organizzazione”, ha osservato di essersi “informata presso la mamma se la sua mansione fosse ancora necessaria e lei preferisce così perché si sente più tranquilla”. Pure il rapporto morale del 2013 è composto di poche frasi, pressoché identiche al rapporto precedente. Anche in questo caso ha riportato che i genitori hanno “trovato una loro organizzazione” e “la mamma preferisce che io mantenga la curatela, in un qualche modo si sente più sicura, per il papà è indifferente”."}