{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-158_2015-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119025&nX40_KEY=4921728&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e253735f28762dfccf10c93be86b0982"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2015 9.2014.158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:34:07", "Checksum": "484b76cc2468743474f0cb030dd834e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.06.2015 9.2014.158\nRegesto:\nMercede curatore\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda le spese relative alla curatela educativa a favore della figlia PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 3 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2003) è nata dal matrimonio tra RE 1 e CO 2.\nB. Con decisione 17/23 marzo 2011 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) – dando seguito ad un decreto 21 febbraio 2011 della Pretura di __________, sezione __________ – ha ripristinato a favore di PI 1 una curatela educativa conformemente all'art. 308 CC, in precedenza già esistente dal 2009 a seguito della separazione dei genitori, e designato quale curatrice la signora CURA 1.\nC. In data 18 aprile 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata nella competenza alla Commissione tutoria, ha approvato i rapporti morali della curatrice, riconoscendole un’indennità totale di fr. 920.00 (mercede di fr. 720.-, oltre a eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________ e spese diverse di fr. 200.00, in particolare fr. 680.- per il 2012 oltre a spese di “trasferta/telefono” di fr. 200.- e fr. 240.- per il 2013), ponendola a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.\nD. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1, opponendosi all’indennità riconosciuta alla curatrice, sostenendo che le sue prestazioni si sono concluse in realtà nel 2012. La scrivente Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo con decisione 9 luglio 2014, poiché inoltrato tardivamente.\nE. Con decisione 29 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela.\nF. Il 22 settembre 2014 questa Camera ha accolto una domanda di revisione presentata da RE 1, constatando un’indicazione errata da parte dell’Autorità di protezione in merito alla notificazione della decisione. Ha quindi annullato la propria decisione 9 luglio 2014 e indicato che avrebbe emanato una nuova decisione sul reclamo.\nG. Con osservazioni 2 ottobre 2014, l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisone, osservando che dall’approvazione delle note della curatrice risulta evidente che il suo intervento è andato diminuendo progressivamente, visto il miglioramento della situazione dei genitori. Le 12 (dodici) ore esposte per la gestione del 2012 e le 6 (sei) ore per la gestione del 2013, anche se non dettagliate, apparirebbero quindi corrispondenti ad una ragionevole conduzione del mandato.\nH. In data 16 ottobre 2014 anche la madre CO 2 ha presentato le proprie osservazioni: essa ha rilevato di ritenere non più necessaria la curatela e che con la curatrice si sarebbero viste l’ultima volta nel maggio-giugno 2012, anno nel quale peraltro non sarebbe più stato fatto un calendario per i diritti di visita, essendosi i genitori sempre accordati autonomamente. Essa ha comunque precisato di poter esclusivamente dire quante volte si sono viste la figlia e la curatrice, ma di non essere in grado di pronunciarsi sulle richieste di spese, non avendo ricevuto il rendiconto.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2.La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-."}