RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Come visto, nel caso concreto il reclamo – formulato dall’insorgente per ottenere l’annullamento della risoluzione concernente i diritti di visita pasquali – è stato presentato dopo la conclusione del periodo di vacanza in questione. La domanda appariva pertanto di primo acchito votata all’insuccesso.