Da un lato, la lamentata violazione del principio della parità di trattamento e la carenza di motivazione non sono mai state fatte valere in occasione di precedenti risoluzioni concernenti i diritti di visita, contro cui il reclamante non si è mai aggravato, né risulta che si siano ripresentate nella risoluzione emanata successivamente dall’Autorità di protezione concernente i diritti di visita durante le vacanze estive (ris. n. 278G/2014 del 13 giugno 2014), che neppure è stata impugnata da RE 1.