DTF 140 III 92, consid. 1.1; 136 III 497; STF del 19 giugno 2014, inc. 5A_268/2014, consid. 1.2). Contrariamente a quanto asserito nel reclamo, nella fattispecie non risulta essere dato nemmeno un interesse virtuale. Da un lato, la lamentata violazione del principio della parità di trattamento e la carenza di motivazione non sono mai state fatte valere in occasione di precedenti risoluzioni concernenti i diritti di visita, contro cui il reclamante non si è mai aggravato, né risulta che si siano ripresentate nella risoluzione emanata successivamente dall’Autorità di protezione concernente i diritti di visita durante le vacanze estive (ris.