Postulava, in particolare, che il figlio PI 1 potesse trascorrere con lei il periodo da giovedì 17 a martedì 22 aprile. L’Autorità di protezione, considerando che “sono tutt’ora in corso le verifiche sulle capacità genitoriali dei genitori, in relazione alla tolta di custodia alla madre e alla richiesta di affidamento del padre” e che “domenica 30 marzo 2014, al rientro dalla permanenza con il padre, vi è stata una situazione di disagio del ragazzo presso l’Istituto __________, verificata dalla scrivente ARP”, ha ritenuto “che i diritti di visita per le vacanze pasquali di entrambi i genitori vadano limitati”, concedendo dunque alla madre un diritto di visita da sabato 19 a lunedì 21