Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione si è pronunciata sulla richiesta 10 marzo 2014 del reclamante, con la quale domandava che PI 1 potesse trascorrere con lui il periodo da giovedì 17 a domenica 27 aprile durante le vacanze scolastiche di Pasqua 2014. In data 24 marzo 2014 anche la madre aveva presentato un’analoga richiesta, chiedendo – per parità di trattamento – che i diritti di visita durante le vacanze scolastiche venissero equamente ripartiti tra lei e RE 1. Postulava, in particolare, che il figlio PI 1 potesse trascorrere con lei il periodo da giovedì 17 a martedì 22 aprile.