2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2. Nel suo reclamo, RE 1 censura la risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 con cui l’Autorità di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali e ne postula l’annullamento. 2.1. Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione si è pronunciata sulla richiesta 10 marzo 2014 del reclamante, con la quale domandava che PI 1 potesse trascorrere con lui il periodo da giovedì 17 a domenica 27 aprile durante le vacanze scolastiche di Pasqua 2014.