Contestualmente formula inoltre un reclamo per denegata/ritardata giustizia. Questo reclamo è stato trattato separatamente vista la diversa competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 2 LOG) e visto che CO 2 non è parte al procedimento (cfr. sentenza CDP 1° ottobre 2014, inc. CDP 9.2014.70). T. Delle osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto. U. Successivamente alla presentazione del reclamo, l’Autorità di protezione ha emanato due ulteriori decisioni. Il 27 maggio 2014 ha respinto l’istanza di RE 1 concernente la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio (ris. n. 253G/2014)