H. Con scritto del 20 giugno 2013 RE 1 ha postulato la revoca della decisione 17 giugno 2013, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto alla madre (finché privata della custodia parentale), il ripristino di un diritto di visita libero con PI 1, nonché la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio. Il 2 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato di non ravvisare elementi tali da dover revocare immediatamente la decisione con cui i diritti di visita venivano estesi; per il resto, ha trasmesso alla madre l’istanza per osservazioni.