B. Il 23 maggio 2005 i genitori, non sposati, hanno sottoscritto una convenzione sull’obbligo di mantenimento e sul diritto alle relazioni personali, ratificata dalla Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n. 328/2005 del 26 luglio 2005). La convenzione prevedeva l’attribuzione dell’autorità parentale alla madre, disciplinava il diritto di visita tra PI 1 e il padre nonché il contributo di mantenimento dovuto da quest’ultimo. Dopo la cessazione della convivenza tra i genitori di PI 1, la Commissione tutoria è intervenuta ad alcune riprese per regolamentare i diritti di visita di RE 1 con il figlio.