{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-154_2014-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117954&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a7283e5e0eda47e3625bfb7fb802fb9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.10.2014 9.2014.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Regolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:18", "Checksum": "87037b3d8d82d77c844a7b85908f4401", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.10.2014 9.2014.154\nRegesto:\nRegolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale\n\n\n2.2. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, secondo il reclamante “il fatto che la decisione riguarda le vacanze scolastiche di Pasqua, ormai trascorse, non rende privo d’oggetto il ricorso” (reclamo, pag. 2). Vi sarebbe infatti “un interesse degno di protezione a che la questione sulla fondatezza della decisione sia esaminata, e ciò per evitare che decisioni simili a quella impugnata, priva di fondamento, vengano assunte in futuro”, rispettivamente egli avrebbe “un interesse degno di protezione a che l’autorità superiore giudichi sulla questione delle illegittime limitazioni del diritto di visita del padre” (reclamo, pag. 2).\n2.3. Nel caso concreto il reclamo appare di primo acchito privo di un interesse attuale e pratico, nella misura in cui esso è stato presentato dopo che il periodo delle vacanze scolastiche in questione si era già concluso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è tuttavia possibile rinunciare all’esigenza di un interesse pratico e attuale, laddove la situazione che ha dato origine alle censure invocate, e al cui chiarimento sussiste un interesse pubblico sufficientemente importante, è suscettibile di ripresentarsi ancora in futuro e laddove il controllo giudiziario tempestivo risulti praticamente impossibile (cosiddetto interesse virtuale: DTF 140 III 92, consid. 1.1; 136 III 497; STF del 19 giugno 2014, inc. 5A_268/2014, consid. 1.2).\nContrariamente a quanto asserito nel reclamo, nella fattispecie non risulta essere dato nemmeno un interesse virtuale.\nDa un lato, la lamentata violazione del principio della parità di trattamento e la carenza di motivazione non sono mai state fatte valere in occasione di precedenti risoluzioni concernenti i diritti di visita, contro cui il reclamante non si è mai aggravato, né risulta che si siano ripresentate nella risoluzione emanata successivamente dall’Autorità di protezione concernente i diritti di visita durante le vacanze estive (ris. n. 278G/2014 del 13 giugno 2014), che neppure è stata impugnata da RE 1.\nDall’altro lato, non rischia nemmeno di ripresentarsi il rischio che l’Autorità di protezione limiti i diritti di visita paterni in attesa dell’esito delle verifiche sulle capacità genitoriali, nella misura in cui tali verifiche sono ormai state ultimate e il relativo referto è stato consegnato.\nDi conseguenza, non risultando particolari rischi che le situazioni contestate dal reclamante si riproducano in futuro, occorre concludere che non sussiste nemmeno un interesse virtuale all’evasione del reclamo. Lo stesso deve dunque essere ritenuto privo di oggetto.\n3. RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nAi sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).\nCome visto, nel caso concreto il reclamo – formulato dall’insorgente per ottenere l’annullamento della risoluzione concernente i diritti di visita pasquali – è stato presentato dopo la conclusione del periodo di vacanza in questione. La domanda appariva pertanto di primo acchito votata all’insuccesso. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve pertanto essere respinta.\n4. Nel suo allegato di duplica, la controparte CO 2 non si limita a chiedere il rigetto del reclamo di RE 1, bensì formula una serie di richieste di giudizio (peraltro non attinenti alla questione delle ferie pasquali). In particolare, a seguito di alcuni comportamenti di PI 1, chiede che venga fatto divieto al figlio di usare/abusare “di mezzi tecnici quali smarphone, tablet e computer, perlomeno quando egli si trova all’Istituto __________”, subordinatamente che gli sia concesso l’uso “di un telefono che possa effettuare e ricevere chiamate e messaggi sms, ma che non possa navigare in internet”, in via ancora più subordinata che gli sia concesso l’uso di tali dispositivi ma “esclusivamente con l’accompagnamento di un educatore” (duplica, pag. 5 e 8).\nLe richieste di CO 2 sono palesemente irricevibili in questa sede. Esse sono semmai da proporre dinnanzi all’Autorità di protezione affinché adotti, se del caso, i relativi provvedimenti.\n5. Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.\nRE 1 rifonderà a CO 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili, ridotte in considerazione delle richieste di giudizio irricevibili proposte nella duplica.\nVisto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 2 deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo di RE 1 contro la risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________, è stralciato in quanto privo di oggetto.\n2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE 1 è respinta.\n3. Le richieste di giudizio formulate da CO 2 in sede di duplica sono irricevibili.\n4. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili.\n5. La domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2 è dichiarata priva d'oggetto.\n6. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici (pagina seguente)"}