{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-154_2014-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117954&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a7283e5e0eda47e3625bfb7fb802fb9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.10.2014 9.2014.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Regolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:18", "Checksum": "87037b3d8d82d77c844a7b85908f4401", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.10.2014 9.2014.154\nRegesto:\nRegolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale\n\n\nO. Con decisione n. 533/2013 del 17 dicembre 2013, l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta di RE 1 in merito ai diritti di visita natalizi, permettendo a PI 1 di trascorrere con il padre il periodo dal 20 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014.\nP. Con decreto di data 12 febbraio 2014 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale aperto nei confronti di CO 2 – per i reati di lesioni semplici, qualificate e vie di fatto – a seguito della segnalazione trasmessa dall’Autorità di protezione.\nQ. Il 3 marzo 2014 l’Autorità di protezione si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta di CO 2 di poter trascorrere due giorni con il figlio PI 1 durante le vacanze scolastiche di carnevale.\nR. Il 10 marzo seguente RE 1 ha quindi presentato le proprie richieste per i diritti di visita durante le vacanze scolastiche pasquali e quelle estive; CO 2 ha invece proposto che i diritti di visita fossero equamente ripartiti tra i genitori.\nSentita la direzione dell’Istituto __________, con risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali.\nS. Con reclamo del 12 maggio 2014 RE 1 è insorto dinnanzi a questa Camera.\nEgli impugna la risoluzione concernente i diritti di visita pasquali, ritenendo che la situazione dei due genitori non sia comparabile e che dunque, equiparando le situazioni, l’Autorità di protezione abbia commesso una violazione del principio della parità di trattamento. Egli ritiene inoltre che il diritto di visita del padre non possa essere limitato nell’attesa della perizia sulle capacità genitoriali, nella misura in cui tali accertamenti possono solo influire sulla decisione sull’autorità parentale, ma non sulla questione delle relazioni personali. Secondo l’insorgente, la risoluzione impugnata è infine nulla, nella misura in cui priva di motivazione riguardante la “situazione di disagio” in cui verserebbe PI 1.\nL’insorgente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Contestualmente formula inoltre un reclamo per denegata/ritardata giustizia. Questo reclamo è stato trattato separatamente vista la diversa competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 2 LOG) e visto che CO 2 non è parte al procedimento (cfr. sentenza CDP 1° ottobre 2014, inc. CDP 9.2014.70).\nT. Delle osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.\nU. Successivamente alla presentazione del reclamo, l’Autorità di protezione ha emanato due ulteriori decisioni. Il 27 maggio 2014 ha respinto l’istanza di RE 1 concernente la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio (ris. n. 253G/2014), mentre il 13 giugno 2014 ha stabilito il calendario delle vacanze estive (discusso e concordato tra i genitori di PI 1 in occasione dell’udienza del 10 giugno 2014; ris. n. 278G/2014). In data 8 settembre l’Autorità di protezione ha intimato alle parti la perizia concernente le capacità genitoriali.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Nel suo reclamo, RE 1 censura la risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 con cui l’Autorità di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali e ne postula l’annullamento.\n2.1. Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione si è pronunciata sulla richiesta 10 marzo 2014 del reclamante, con la quale domandava che PI 1 potesse trascorrere con lui il periodo da giovedì 17 a domenica 27 aprile durante le vacanze scolastiche di Pasqua 2014. In data 24 marzo 2014 anche la madre aveva presentato un’analoga richiesta, chiedendo – per parità di trattamento – che i diritti di visita durante le vacanze scolastiche venissero equamente ripartiti tra lei e RE 1. Postulava, in particolare, che il figlio PI 1 potesse trascorrere con lei il periodo da giovedì 17 a martedì 22 aprile. L’Autorità di protezione, considerando che “sono tutt’ora in corso le verifiche sulle capacità genitoriali dei genitori, in relazione alla tolta di custodia alla madre e alla richiesta di affidamento del padre” e che “domenica 30 marzo 2014, al rientro dalla permanenza con il padre, vi è stata una situazione di disagio del ragazzo presso l’Istituto __________, verificata dalla scrivente ARP”, ha ritenuto “che i diritti di visita per le vacanze pasquali di entrambi i genitori vadano limitati”, concedendo dunque alla madre un diritto di visita da sabato 19 a lunedì 21 aprile, e al padre un diritto di visita da venerdì 25 a domenica 27 aprile."}