{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-154_2014-10-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117954&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a7283e5e0eda47e3625bfb7fb802fb9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.10.2014 9.2014.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Regolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:18", "Checksum": "87037b3d8d82d77c844a7b85908f4401", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.10.2014 9.2014.154\nRegesto:\nRegolamentazione delle relazioni personali; reclamo privo di oggetto per assenza di interesse attuale e pratico, risp. di interesse virtuale\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nDell'Oro |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali fra il reclamante e il figlio PI 1 (2002) |\ngiudicando ora sul reclamo del 12 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 9 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (risoluzione n. 114/2014), in tema di vacanze pasquali;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il 2002 dalla relazione tra CO 2 e RE 1.\nB. Il 23 maggio 2005 i genitori, non sposati, hanno sottoscritto una convenzione sull’obbligo di mantenimento e sul diritto alle relazioni personali, ratificata dalla Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n. 328/2005 del 26 luglio 2005). La convenzione prevedeva l’attribuzione dell’autorità parentale alla madre, disciplinava il diritto di visita tra PI 1 e il padre nonché il contributo di mantenimento dovuto da quest’ultimo.\nDopo la cessazione della convivenza tra i genitori di PI 1, la Commissione tutoria è intervenuta ad alcune riprese per regolamentare i diritti di visita di RE 1 con il figlio.\nC. A partire dal mese di febbraio 2013, RE 1 ha segnalato con diversi scritti all’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – che PI 1 era vittima di maltrattamenti, fisici e psichici (minacce di morte comprese) da parte della madre. L’Autorità di protezione ha, a sua volta, segnalato la circostanza al Ministero pubblico.\nD. Dopo aver sentito le parti, con risoluzione n. 158/2013 del 22 aprile 2013 l’Autorità di protezione ha conferito all’allora Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) di __________ il mandato di procedere ad una verifica socio-ambientale nei confronti di CO 2 e RE 1, entro un termine di tre mesi.\nE. Alla luce di ulteriori maltrattamenti riferitigli dal figlio, il 23 aprile 2013 RE 1 ha postulato l’affidamento esclusivo del ragazzo (“das alleinige Sorgerecht”). L’Autorità di protezione ha comunicato che si sarebbe determinata sulla questione dopo la ricezione della verifica socio-ambientale. Nel contempo, ha chiesto all’UFaM di valutare anche se l’affidamento al padre fosse nell’interesse del minore.\nF. Con scritto del 29 aprile 2013 il Servizio medico psicologico (SMP) di __________ ha segnalato all’Autorità di protezione una situazione al limite dello scompenso da parte di PI 1 dopo il rientro dal diritto di visita col padre; ha dunque proposto il collocamento urgente in una struttura educativa minorile, misura “atta a contenere le esacerbazioni comportamentali di PI 1 che sono fortemente favorite dalla situazione contestuale conflittuale”.\nG. Con decisione supercautelare del 10 maggio 2013 (ris. n. 164/2013) l’Autorità di protezione ha privato CO 2 della custodia parentale su PI 1, lo ha collocato presso l’Istituto __________ di __________ ed ha provvisoriamente sospeso i diritti di visita con entrambi i genitori. Con decisione cautelare del 29 maggio 2013 (ris. n. 215/2013) l’Autorità di protezione ha confermato la supercautelare, ripristinando i diritti di visita coi genitori nella forma accompagnata presso il Punto d’Incontro di __________.\nSulla base del rapporto del Servizio medico psicologico, con risoluzione n. 234/2013 del 17 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha ulteriormente ampliato i diritti di visita tra PI 1 e i genitori.\nH. Con scritto del 20 giugno 2013 RE 1 ha postulato la revoca della decisione 17 giugno 2013, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto alla madre (finché privata della custodia parentale), il ripristino di un diritto di visita libero con PI 1, nonché la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio. Il 2 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato di non ravvisare elementi tali da dover revocare immediatamente la decisione con cui i diritti di visita venivano estesi; per il resto, ha trasmesso alla madre l’istanza per osservazioni.\nI. Con scritto del 30 luglio 2013, RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue richieste e ha inoltre postulato la possibilità di trascorrere una settimana di ferie assieme al ragazzo. Sentito il SMP, l’Autorità di protezione ha respinto quest’ultima richiesta.\nL. All’udienza 15 ottobre 2013 RE 1 ha ribadito la richiesta di avere diritti di visita liberi con il figlio e la nomina di un curatore di rappresentanza. CO 2 ha chiesto invece una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi. In tale occasione le parti hanno concordato un calendario relativo ai successivi diritti di visita. L’Autorità di protezione ha respinto seduta stante la richiesta del padre di nominare un curatore di rappresentanza a PI 1.\nM. Con decisione n. 399/2013 del 6 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha stabilito il calendario dei diritti di visita di PI 1 con il padre e la madre ed ha respinto la richiesta materna di trascorrere le vacanze col figlio a __________. E’ stato inoltre conferito incarico allo Studio __________ di __________ di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali.\nN. Il 14 novembre 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, nel frattempo subentrato all’UFaM) ha reso la sua valutazione socio-famigliare, secondo la quale “si impone (…) una certa prudenza prima di modificare l’assetto attuale della situazione”: benché “la situazione materna permetterebbe un rientro a casa del figlio”, in considerazione del conflitto esistente, tale rientro dipende anche dall’evoluzione del comportamento di PI 1 e dall’esito della perizia sulle capacità genitoriali (pag. 6)."}