Il gravame merita dunque accoglimento e occorre di nuovo constatare una ritardata giustizia. All’Autorità di protezione è dunque fatto ordine di emanare una decisione formale riferita alle due questioni ancora aperte (la sostituzione o meno del curatore CURA 1 e il ritiro o meno ad RE 1 dell’autorità parentale sulla figlia PI 1) entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente pronuncia. L’incarto viene pure trasmesso all’Ispettorato di questa Camera perché provveda ad istruire un procedimento a norma dell'art. 11 lett. d ROPMA per l’eventuale sanzione disciplinare. 3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dell’Autorità di protezione.