Sarebbe bastata, infatti, anche solo una decisione ordinatoria con la quale le parti venivano informate delle priorità scelte dall’ARP. E’ poi irrilevante che RE 1 nel corso dell’incontro del 23 aprile 2013 abbia contestato che vi fosse una procedura riguardante la privazione dell’autorità parentale, nella misura in cui in tale occasione è stata la presidente stessa, preannunciando una decisione anche in proposito, a confermare che una procedura a riguardo era invece pendente. Il gravame merita dunque accoglimento e occorre di nuovo constatare una ritardata giustizia.