1, pag. 5). Secondo costante giurisprudenza un eventuale ritardo nel giudicare non può essere giustificato da un sovraccarico di lavoro o deficienze organizzative, competendo allo Stato l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato; vi può essere una violazione del principio di celerità anche a prescindere da una colpa dell’autorità (DTF 130 I 312 consid. 5.2; STF del 4 settembre 2014, inc. 9C_448/2014, consid.