Il curatore dovrà fungere da canale di comunicazione fra la madre e la minore e dal suo lavoro dipenderà una decisione sull’autorità parentale (osservazioni, pag. 2). P. In replica, RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste, censurando il fatto che l’Autorità di protezione non l’abbia aggiornata in merito ai passi intrapresi per la sostituzione del curatore e ribadendo che l’assenza di canali comunicativi con la figlia dipende unicamente dal volere del curatore, della madre affidataria di PI 1 e dall’Autorità di protezione stessa (replica, pag. 3).