{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-149_2014-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117956&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a5b44f55ed02a1a2fa8e911a11685f1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo per denegata/ritardata giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:03", "Checksum": "e249883e4cef784c812ce681b1dc576e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.149\nRegesto:\nReclamo per denegata/ritardata giustizia\n\n\n2. Come già evocato nei considerandi in fatto, il 4 giugno 2014 questa Camera ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e le ha fatto ordine di statuire su tutte le questioni aperte (in merito alle quali l’Autorità stessa aveva preannunciato una decisione in occasione dell’incontro del 23 aprile 2013: “l’ARP deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo”, cfr. verbale, pag. 4), entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza.\nLe relazioni personali sono state effettivamente regolamentate entro il termine impartito, mediante risoluzione n. 2588 del 16 giugno 2014, che tuttavia – seguendo una prassi assai criticabile – l’Autorità di protezione ha comunicato alle parti soltanto un mese e mezzo più tardi (la decisione inviata è infatti datata 31 luglio 2014). Anche la questione delle relazioni epistolari madre-figlia, seppur non menzionata nel dispositivo, è stata evasa in tale ambito. E’ invece pacifico ed incontestato che, ad oggi – ovvero a più di tre mesi dalla scadenza del termine impartito – l’Autorità di protezione non ha ancora adottato alcuna decisione né in merito alla sostituzione del curatore, né in merito all’autorità parentale.\nQuanto addotto nelle osservazioni e in duplica non permette di giustificare il fatto di non aver ancora statuito sulle suddette questioni, dopo il formale invito rivoltole da questa Camera. L’Autorità di protezione motiva la mancata decisione sulla sostituzione del curatore con il fatto che il Servizio __________ non le abbia ancora fornito un altro nominativo. Occorre tuttavia notare che una richiesta in tal senso è stata inviata dall’Autorità di protezione solo il 20 agosto 2014, quando il termine impartito da questa Camera era già scaduto. Contrariamente a quanto pretende la resistente, in assenza di altre iniziative – che non emergono dall’incarto – tale lettera non può certo dimostrare che “l’ARP non è inattiva sul caso” (osservazioni, pag. 2). Inoltre, in contraddizione con quanto sopra, l’Autorità di protezione afferma che “si sta chinando sull’opportunità di mantenere l’attuale curatore in veste di indipendente” (cfr. osservazioni, pag. 1), dimenticando che la richiesta di sostituzione da parte dell’insorgente era fondata su presunte manchevolezze del curatore, e non sul fatto che egli non sia più dipendente dei Servizi __________.\nChe una decisione sull’autorità parentale non possa essere adottata prima della decisione sulla sostituzione del curatore e prima di avere analizzato il suo operato e i canali di comunicazione creati con RE 1 è circostanza che non era mai stata evocata in precedenza e che deve dunque essere ritenuta priva di rilievo. La circostanza non giustifica l’inattività e l’assenza di una qualsiasi decisione. Sarebbe bastata, infatti, anche solo una decisione ordinatoria con la quale le parti venivano informate delle priorità scelte dall’ARP. E’ poi irrilevante che RE 1 nel corso dell’incontro del 23 aprile 2013 abbia contestato che vi fosse una procedura riguardante la privazione dell’autorità parentale, nella misura in cui in tale occasione è stata la presidente stessa, preannunciando una decisione anche in proposito, a confermare che una procedura a riguardo era invece pendente.\nIl gravame merita dunque accoglimento e occorre di nuovo constatare una ritardata giustizia. All’Autorità di protezione è dunque fatto ordine di emanare una decisione formale riferita alle due questioni ancora aperte (la sostituzione o meno del curatore CURA 1 e il ritiro o meno ad RE 1 dell’autorità parentale sulla figlia PI 1) entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente pronuncia. L’incarto viene pure trasmesso all’Ispettorato di questa Camera perché provveda ad istruire un procedimento a norma dell'art. 11 lett. d ROPMA per l’eventuale sanzione disciplinare.\n3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dell’Autorità di protezione. Quest’ultima rifonderà ad RE 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per la parte di reclamo concernente la denegata/ritardata giustizia.\nVisto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo del 1° settembre 2014 per ritardata giustizia è accolto.\n§. Di conseguenza, gli atti sono rinviati all’Autorità regionale di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente, all’emanazione di una decisione concernente l’autorità parentale su PI 1 e la sostituzione del suo curatore CURA 1.\n2. L'incarto è trasmesso all'Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.\n3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è priva di oggetto.\n4. Gli oneri del reclamo, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà ad RE 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.\n5. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nPer la Camera di protezione del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}