{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-149_2014-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117956&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a5b44f55ed02a1a2fa8e911a11685f1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo per denegata/ritardata giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:03", "Checksum": "e249883e4cef784c812ce681b1dc576e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.149\nRegesto:\nReclamo per denegata/ritardata giustizia\n\n\nL. In data 1° luglio 2014 il curatore di PI 1, CURA 1, ha terminato la sua attività presso il Servizio __________ e lavora ora quale tutore/curatore a titolo indipendente.\nM. Con decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia, sospendendole.\nN. Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera. Oltre ad impugnare la risoluzione concernente la sospensione delle relazioni personali e a chiedere la ricusa della presidente e dei due membri dell’Autorità di protezione – questioni che verranno trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente domanda, fra l’altro, l’accertamento della denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione che, nonostante il formale invito contenuto nella sentenza del 4 giugno 2014 di questa Camera, non ha ancora deciso in merito alle relazioni telefoniche con la figlia, all’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo. Postula pertanto che venga accertata una denegata giustizia e che le questioni ancora aperte vengano “rimandate alla nuova Autorità regionale di protezione che dovrà determinarsi entro 30 giorni dalla crescita in giudicato” (reclamo, pag. 14). Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nO. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione chiede la reiezione del gravame. Ritiene di non essere stata inattiva nel lasso di tempo intercorso: le richieste concernenti le relazioni personali sono state evase il 31 luglio 2014, entro il termine impartito, mentre attualmente l’Autorità di protezione si sta chinando sulla questione della sostituzione di CURA 1 (pag. 1). Il curatore dovrà fungere da canale di comunicazione fra la madre e la minore e dal suo lavoro dipenderà una decisione sull’autorità parentale (osservazioni, pag. 2).\nP. In replica, RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste, censurando il fatto che l’Autorità di protezione non l’abbia aggiornata in merito ai passi intrapresi per la sostituzione del curatore e ribadendo che l’assenza di canali comunicativi con la figlia dipende unicamente dal volere del curatore, della madre affidataria di PI 1 e dall’Autorità di protezione stessa (replica, pag. 3).\nQ. Con duplica del 22 ottobre 2014, l’Autorità di protezione precisa che la sostituzione del curatore potrà avvenire unicamente “una volta ottenuto un nominativo di un nuovo candidato curatore da parte del Servizio __________” e che nel corso di procedura verrà data all’insorgente facoltà di esprimersi (pag. 1). Rimarca in seguito la posizione contraddittoria di RE 1, che nel corso dell’incontro del 23 aprile 2013 “addirittura contestava l’esistenza di una procedura aperta riguardante l’autorità parentale”, tema su cui ora chiede l’accertamento di una denegata giustizia (duplica, pag. 1).\nconsiderato\nin diritto\n1. Ai sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).\nIl diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61).\nL’autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1, con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1, pag. 5).\nSecondo costante giurisprudenza un eventuale ritardo nel giudicare non può essere giustificato da un sovraccarico di lavoro o deficienze organizzative, competendo allo Stato l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato; vi può essere una violazione del principio di celerità anche a prescindere da una colpa dell’autorità (DTF 130 I 312 consid. 5.2; STF del 4 settembre 2014, inc. 9C_448/2014, consid. 4.1)."}