{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-149_2014-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117956&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a5b44f55ed02a1a2fa8e911a11685f1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo per denegata/ritardata giustizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:03", "Checksum": "e249883e4cef784c812ce681b1dc576e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.11.2014 9.2014.149\nRegesto:\nReclamo per denegata/ritardata giustizia\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di protezione del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nLardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini |\n|\nvicecancelliera |\nDell'Oro |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n|\n|\nper quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali fra la reclamante e la figlia PI 1, l’autorità parentale su di essa nonché la sostituzione del curatore educativo |\ngiudicando ora sul reclamo del 1° settembre 2014 presentato da RE 1 per denegata/ritardata giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione __________;\nesaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ (deceduto nel 2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e la regolamentazione delle loro relazioni personali.\nB. Nel marzo 2004 è stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la bambina per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura” nei confronti del padre.\nC. Dal gennaio 2005, su proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni (UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora PI 2, domiciliata a __________.\nIn seguito, il curatore educativo è stato sostituito e i suoi compiti sono stati estesi anche alla vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed PI 2 si sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono state esercitate in maniera discontinua.\nD. In considerazione della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e confermato il collocamento della stessa presso PI 2. I diritti di visita madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati esercitati regolarmente.\nE. A seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n. 3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria PI 2”, “che rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag. 2).\nF. Alla luce di alcune prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 6 aprile 2012.\nG. Nel corso di un incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________ (subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo” (verbale, pag. 4).\nH. Con reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.\nI. Con sentenza del 4 giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni pendenti “ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile 2013: relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza), privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo” (consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente nei confronti dell’intera Autorità di protezione."}