Visto quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata va quindi riformata ai sensi dei considerandi. L’Autorità regionale di protezione risulta quindi parzialmente soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; STF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo carico in ragione di 2/3, mentre il rimanente 1/3 va posto in solido a carico di RE 1 e RE 2. Si giustifica infine di condannare l’Autorità di protezione al versamento di complessivi fr. 800.– a RE 1 e RE 2 per parziali ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1.Il reclamo è parzialmente accolto.